Art. 5.
(Incapacità o decesso

della parte di un'unione civile).

      1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di un'unione civile o indicata nella convenzione di cui all'articolo 455-sexies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale e morale e concernenti le celebrazioni funerarie, sono effettuate dall'altra parte dell'unione civile.